Trasportare merce per conto terzi: un rischio che molti sottovalutano
Se sei un autotrasportatore, un corriere o un'impresa che sposta merce di clienti, hai una responsabilità precisa: consegnare quella merce integra, nei tempi pattuiti. Se qualcosa va storto — un incidente, un furto, un danno da cattiva stivatura — sei tu a rispondere economicamente nei confronti del committente.
Il problema è che la gran parte degli operatori del settore pensa che la propria RC Auto copra anche questi casi. Non è così.
Cosa dice la legge sulla responsabilità del vettore
Il Codice Civile italiano (art. 1693) è chiaro: il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli dal momento del ritiro a quello della consegna, salvo che provi che la perdita o l'avaria è derivata da causa a lui non imputabile.
In pratica, l'onere della prova si ribalta: sei tu vettore a dover dimostrare di non avere colpa. Nel frattempo, il committente può agire nei tuoi confronti per il valore della merce danneggiata o persa.
I limiti risarcitori previsti dalla CMR (Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada) o dalla normativa nazionale possono essere molto inferiori al valore reale della merce. Se non hai una polizza adeguata, la differenza la paghi di tasca tua.
RC Vettore: cos'è e cosa copre
La polizza RC Vettore è una copertura specifica per chi svolge attività di trasporto di merci per conto terzi. Non va confusa con:
- RC Auto: copre i danni a persone e cose causati alla circolazione stradale, non la merce trasportata
- Polizza trasporto merci: tutela il proprietario della merce, non il vettore
La RC Vettore copre la responsabilità civile del vettore nei confronti del committente per:
- Perdita totale o parziale della merce
- Avaria durante il trasporto
- Danni da ritardo nella consegna (in alcuni casi)
- Errori nella gestione della merce (es. stivatura, temperature non rispettate)
Le esclusioni più comuni: attenzione ai dettagli
Anche le polizze RC Vettore hanno i loro punti deboli. Le esclusioni più frequenti riguardano:
| Rischio | Spesso escluso? |
|---|---|
| Furti con violenza o rapina | Dipende dalla clausola |
| Danni da merce non dichiarata | Sì, quasi sempre |
| Trasporto di merci pericolose (ADR) | Sì, salvo estensione specifica |
| Danni da vizio intrinseco della merce | Sì |
| Subfornitura a vettori terzi | Spesso escluso |
| Trasporti internazionali | Solo se previsto |
La questione della subfornitura è particolarmente rilevante: molte imprese di trasporto girano i carichi a vettori secondari. Se non lo dichiari in polizza, rischi di trovarti scoperto proprio quando il danno avviene su un mezzo non tuo.
Quanto vale la merce che trasporti?
Un errore classico è sottostimare il massimale. La RC Vettore ha un limite di indennizzo per sinistro e spesso anche per anno. Se trasporti regolarmente merce ad alto valore — elettronica, farmaceutica, abbigliamento griffato — un massimale basso ti espone a rischi concreti.
Verifica sempre:
- Il massimale per singolo sinistro e per anno
- Se esiste una franchigia e di che entità
- Se il contratto di trasporto che firmi con i clienti prevede clausole di responsabilità superiori ai limiti di legge
- Se operi anche in ambito internazionale e la polizza copre anche quei tragitti
Chi ha bisogno di questa polizza
- Autotrasportatori conto terzi, iscritti all'Albo
- Corrieri espressi e operatori logistici
- Imprese che effettuano consegne per clienti anche con mezzi propri
- Cooperative di trasporto
- Spedizionieri (che hanno però una figura giuridica diversa e una polizza dedicata)
Se rientri in una di queste categorie e non hai una RC Vettore attiva — o non sei sicuro di averla aggiornata ai volumi e ai tipi di merce che tratti oggi — è il momento di controllare.
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