CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTI: I RECENTI CHIARIMENTI

Nuovi chiarimenti attraverso una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate in merito all’invio dei corrispettivi da parte dei gestori di impianti di rifornimento carburanti che cedono anche altri bene e prestazioni di servizi.

Nuovi chiarimenti attraverso una recente Circolare dell’Agenzia delle Entrate in merito all’invio dei corrispettivi da parte dei gestori di impianti di rifornimento carburanti che cedono anche altri bene e prestazioni di servizi.

L’Agenzia con la Circolare n. n.3/E del 21.02.2020 ha precisato questi 3 aspetti:


  1. in presenza di cessioni di altri beni e servizi (ad esempio, accessori per l’auto e autolavaggio), non è possibile assolvere all’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi con un unico invio telematico in quanto, in base alle diverse fattispecie, sia il destinatario (Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane) che i dati richiesti, così come la periodicità con la quale assolvere l’adempimento, sono diversi;
  2. ha ricordato che per la fattura differita è necessario rilasciare un giustificativo analogo al DDT che riporti tutti i dati richiesti dalla normativa di riferimento.
  3. l’invio telematico dei corrispettivi può avvenire su base volontaria prima del termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo.


Ci concentriamo sull’ OBBLIGO DI TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

E’ obbligatorio per i gestori di un impianto di distribuzione carburanti memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi per la vendita di carburante benzina, gasolio, gpl e metano seguendo la modalità qui schematizzata:



Se il gestore cede altri beni (ad esempio, accessori e materiali per la manutenzione auto) nonché prestazioni di servizio (autolavaggio) dovranno seguire le seguenti due modalità qui schematizzate


Esclusioni e note particolari



  • tra le esclusioni dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi previste dal DM 24.12.2019 sono ricomprese le c.d. “operazioni marginali” ossia, per i soggetti in esame, i corrispettivi delle cessioni diverse dalle cessioni di benzina / gasolio (ad esempio, accessori e/o materiali per la manutenzione dell’auto) i cui ricavi risultano non superiori all’1% del volume d’affari complessivo dell’anno precedente. Per dette cessioni / prestazioni, pertanto, è possibile continuare ad emettere scontrino fiscale / ricevuta fiscale. Superato tale ammontare, anche per detti corrispettivi scatta l’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi tramite un RT; 
  • per le operazioni tramite distributori automatici l’invio è sempre obbligatorio (a prescindere dall’ammontare dei relativi corrispettivi); 
  • resta fermo che “memorizzazione elettronica ed invio telematico dei dati dei corrispettivi possono sempre avvenire su base volontaria”;